REVOCA DELL’AMMINISTRATORE
“Nel giudizio promosso da un condòmino per la revoca dell’amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore (a titolo personale), non anche il condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione all’amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condòmino ricorrente”.
Cass. ord. n. 2726 del 30.1.’23.
Tratto da Confedilizia notizie – marzo 2023
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