PARTECIPAZIONE INFORMATA DEI CONDÒMINI ALL'ASSEMBLEA
“La disposizione dell’art. 1105, terzo comma, c.c., applicabile anche in materia di condominio di edifici, la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato il risultato dell'esame del punto da parte dell'assemblea, della discussione conseguente e dello sviluppo di questa