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Confedilizia in audizione parlamentare sul “decreto sicurezza”

Estendere a tutti gli immobili le nuove norme contro le occupazioniLa Confedilizia è stata ascoltata in audizione dalle Commissioni Affari costituzionali e G...
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La Confedilizia augura a tutti una buona Pasqua
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CONDOMINO MOROSO: SERVE UN SOLLECITO PRIMA DI AGIRE IN GIUDIZIO?

No, non è obbligatorio.
L’amministratore di condominio può avviare direttamente il procedimento per il recupero del credito, senza inviare prima un sollecito e senza bisogno di un’autorizzazione assembleare.
Lo prevede l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile: quando ci sono spese approvate e ripartite, ma non pagate, l’amministratore ha il dovere di agire per recuperare l’importo, anche subito.
Non
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È on-line affittocasa.info, il nuovo sito Internet dedicato alla locazione abitativa. Nato dall’esperienza della Confedilizia, l’organizzazione storica della proprietà immobiliare, il sito si pone al fianco del proprietario di casa che voglia dare in affitto un immobile ad uso abitativo con tranquillità, scegliendo la soluzione per lui più conveniente (non solo fiscalmente).
Scorrendo le pagine e gli approfondimenti presenti sul sito, sia chi per la prima volta si avvicina alla locazione
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Il Caffè di Radio1 | Il Caffè di Radio1 del 17/04/2025 | Rai Radio 1 | RaiPlay Sound

Il Caffè di Radio1 del 17/04/2025 - Il Caffè di Radio1 - Con Roberto Poletti. Regia di Mauro Convertito
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Grande successo a Treviso del convegno "Proprietà immobiliare, locazione, fiscalità", organizzato da Confedilizia Treviso
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DELIBERA CONDOMINIALE APPROVATA SENZA FONDO PER LAVORI STRAORDINARI? ATTENZIONE: È NULLA

Quando l’assemblea condominiale approva interventi straordinari, come lavori importanti sull’edificio, deve anche costituire un apposito fondo spese.
Se questo fondo non viene istituito, la delibera è nulla (Tribunale di Bergamo, sez. IV, 22/06/2023, n. 1348).

L’articolo integrale è pubblicato su Confedilizia notizie di aprile 2025.

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L’ INQUILINO VUOLE LASCIARE L'APPARTAMENTO IN AFFITTO? ECCO COSA BISOGNA SAPERE.

E’ importante sapere che l’inquilino può recedere dal contratto d’affitto, ma deve farlo in modo formale.
Il recesso – che deve essere per gravi motivi ma può essere anche regolato dalle parti con apposita clausola – va comunicato con raccomandata o altro mezzo equivalente, come una PEC o una consegna a mano con ricevuta. Finché il locatore non riceve una comunicazione scritta e tracciabile, il recesso
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Oggi su MF-Milano Finanza un intervento del presidente Spaziani Testa (con un titolo un po' troppo ambizioso) per respingere le sirene del dirigismo sugli affitti provenienti dalla Spagna.
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E’ iniziato il nostro convegno “Proprietà immobiliare - locazione - fiscalità “
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ACQUISTO DI IMMOBILE LOCATO
“L’acquirente di immobile locato, subentrando nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, agli effetti dell'art. 1602 c.c., è tenuto altresì alla restituzione del deposito cauzionale versato dal conduttore. Ne discende che il venditore del bene locato ha l'obbligo di trasferire il possesso della cauzione ricevuta, salvo esplicito diverso accordo con l'acquirente, il che avviene quando dal contratto risulti che il mancato trasferimento della
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Iniziativa organizzata da Confedilizia Treviso
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HAI DATO UNA DELEGA PER L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE MA IL DELEGATO HA VOTATO CONTRO LE TUE ISTRUZIONI?

Brutta sorpresa, vero? Ma attenzione: quella decisione resta comunque valida per il condominio.

Infatti, se il delegato non segue le istruzioni ricevute, il voto espresso vale lo stesso, e il condominio non può ignorarlo.
Chi si sente “tradito” può eventualmente agire solo contro il delegato, per responsabilità personale.

L’articolo integrale è pubblicato su Confedilizia notizie di aprile
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DIFFERENZA TRA INNOVAZIONI E MODIFICAZIONI
“Le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art.
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